L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.
Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPTC) tramite l’indirizzo anticorruzione@fondazioneingegneritorino.it; tel: +39 011 533.183.
Il RPTC nominato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino è la Sig.ra Alessia D’Agostino.
Maggiori indicazioni sulla procedura di accesso civico semplice e sui dati acquisibili sono disponibili nel Piano dell’integrità e della trasparenza PIT 2023-2025 adottato da FOIT.